-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- LEGGERE LE AVVERTENZE IN FONDO AL DOCUMENTO LA POSTA, Micro & Personal Computer 11/1994. SHAREWARE, DIRITTI E DOVERI Domanda: Spett.le M&P Computer, vi chiedo un chiarimento su cio' che dice la legge in merito al software "autocostruito", cioe` su quei programmi che un qualunque possessore di PC puo' crearsi. Ho recentemente scritto una piccola applicazione per l'ambiente Windows che vorrei inserire nel circuito dei programmi shareware, ma sono stato messo in guardia su alcuni aspetti sui quali chiedo a voi un parere. 1). Al fine di evitare che altre persone si assumano la liberta' di rivendicare come loro il mio lavoro, ho inserito un logo con il nome del programma (creato per l'occasione) in una apposita finestra di registrazione, finestra in cui compaiono anche i dati personali di chi ha acquistato il programma (questi ultimi compaiono solo nella versione registrata). Il fatto di avere inserito il logo (che non e` stato depositato in nessun ufficio pubblico o privato) puo' causare problemi? 2). Vendere (anche se in modo occasionale) una cosa da me realizzata cosa comporta per il fisco? 3). Posso in qualche modo tutelarmi da persone che rivendichino come loro il mio lavoro, o che mi accusino di avere copiato anche solo in parte un loro programma? 4). Nonostante il programma sia stato a lungo provato non posso garantire che funzioni su tutte le macchine esistenti, o che non crei dei problemi ad altri programmi. Se si manifestano dei problemi ho qualche responsabilita' nei confronti dell'utente? 5). E' possibile iscriversi in un qualche club o associazione (senza dovere spendere cifre esorbitanti) al fine di ottenere attraverso questi una "sicurezza" dal punto di vista fiscale o legale? Vi ringrazio fin d'ora per una vostra eventuale risposta sia in forma privata, che attraverso le pagine della vostra rivista. Firmata: Pietro Molinari - Bologna Risponde Fabrizio Ruggeri Analizzando punto per punto: 1). La registrazione serve a dare una tutela contro eventuali altre rivendicazioni di paternita', ma la non registrazione non e` mai un illecito, ne' costituisce rinuncia ai suoi diritti di autore. Pero' in caso di contesa non avra' a disposizione la certezza che da' la registrazione presso la SIAE. Noti che non puo' apporre simboli tendenti a far credere che il logo o il programma siano registrati se non lo sono (e` reato), ne' usare un nome o un simbolo tendenti ad ingenerare confusione con altri prodotti. A parte questo, inserire un marchio non registrato non e` nulla di diverso dall'inserire una qualsiasi immagine creata a titolo puramente estetico. 2). L'unica cosa che conta e` dichiarare normalmente il reddito al fisco. 3). La migliore tutela per questo e` la registrazione presso la SIAE, che mette al completo riparo dai plagi. In caso di contesa ha ragione chi ha registrato prima. La registrazione presso la SIAE costa, visto che si deve fornire il programma su supporto ottico non riscrivibile, oltre a sostenere le spese di registrazione. Se qualcun altro pero' prende il suo programma e lo registra alla SIAE diventera' il detentore dei diritti, e lei il plagiario. Sta dunque a lei decidere fino a che punto ritiene necessario tutelarsi. 4). Distinguiamo tra responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale. La responsabilita' contrattuale deriva dall'aver causato un danno per non avere adempiuto alle condizioni di un contratto (o comunque ad una obbligazione anche di origine non contrattuale, per sottilizzare). Non e` possibile limitare la sua responsabilita' contrattuale con delle semplici dichiarazioni fatte nella documentazione del programma o nel programma stesso; infatti l'art. 1341 del codice civile "condizioni generali di contratto" recita: "[...] In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita' [...]". Quindi perche' lei possa limitare la sua responsabilita' dovrebbe far firmare un contratto ad ogni utente, con doppia firma per la clausola di limitazione di responsabilita'. Anche in questo caso sarebbe comunque responsabile se il danno deriva da dolo o colpa grave, perche' in questa ipotesi non vale nemmeno la doppia firma (art. 1229 c.c.); quindi una clausola che esclude la responsabilita' per qualsiasi danno non avrebbe effetto. Se invece non c'e` un contratto (ad esempio ha distribuito gratuitamente un programma) rimane pur sempre la responsabilita' extracontrattuale, vale a dire il principio generale secondo il quale ciascuno e` responsabile dei danni che causa (art. 2043 c.c. "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"). Insomma se per fare un favore ad un amico gli pota le azalee e quelle muoiono per sua imperizia, lei e` responsabile del danno arrecato al suo amico, anche se glielo ha arrecato gratis! In questo caso pero' e` il danneggiato a dover dimostrare la colpa o dolo (mentre nel caso di responsabilita' contrattuale e` chi produce il danno che deve dimostrare di non poter essere ritenuto responsabile). Comunque non si faccia troppe preoccupazioni, per "colpa" si intende imperizia o trascuratezza; la normale diligenza bastera' a giustificarla anche in caso di danno, altrimenti non ci sarebbe un solo programmatore in attivita'. E' consigliabile comunque inserire delle spiegazioni riguardo l'ambito di utilizzazione del prodotto (ad es. non professionale) e l'intenzione di non considerarsi responsabile per eventuali danni causati dal programma, visto che non costa nulla. 5). Potra' richiedere informazioni piu' esaurienti alla SIAE (Tel. 06 / 59901), sia sui costi di registrazione che sui suoi diritti. - --------------------------------------- AVVERTENZE: Questo file e` reperibile sul sistema telematico MPnet (Tel: 06/82000829) nella libreria TEXT, nome file RISPOSTA.TXT e in Internet con LUR: http://www.agora.stm.it/F.Ruggeri/home.htm La distribuzione di questo file attraverso sistemi telematici, CD-ROM, Internet, e il richiamo da altre pagine della ragnatela sono permessi ed incoraggiati, purche' gratuitamente ed integralmente, e purche' siano citati autore ed estremi della testata e volume di pubblicazione. L'autore ne mantiene comunque tutti i diritti. 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